Onorevoli Colleghi! - Il pionieristico lavoro di indagine, raccolta, scrittura e studio di materiali orali della tradizione legata al mondo contadino ha conosciuto nell'Europa dell'Ottocento l'espansione più importante.
      Personaggi come il musicista Bela Bartok in Ungheria e come il diplomatico Costantino Nigra in Italia, hanno contribuito a tracciare le linee fondamentali della ricerca etnologica ed a farne una vera e propria scienza.
      Grazie al loro lavoro, alle loro intuizioni e a quelle di pochi altri ricercatori inglesi e francesi, per tutto l'Ottocento e il Novecento si sono realizzate importanti campagne di ricerca, e quindi di recupero del materiale tradizionale in diversi Paesi europei, garantendo alla cultura di quei Paesi la sopravvivenza e la conseguente tutela degli usi e delle consuetudini di un mondo troppo velocemente soffocato dalla nascente cultura industriale.
      Conoscere oggi i testi e le partiture di canti e danze, i passi coreutici dei balli, le tecniche della liuteria applicate agli strumenti popolari, le fiabe, i proverbi, gli attrezzi ed i costumi di una società precedente, ci permette di rileggere una parte importante della nostra storia, di conoscere e interpretare le evoluzioni che hanno portato alla società attuale.
      La presente proposta di legge riconosce il valore delle attività di ricerca sul campo svolte da privati o da enti e da strutture culturali, per il contributo che esse pos

 

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sono fornire, attraverso il recupero del patrimonio etnologico, etnografico e linguistico di ciascuna regione italiana, alla crescita culturale e sociale della comunità sia regionale che nazionale.
      Il provvedimento nasce con l'obiettivo di raccogliere e «centralizzare» in ciascuna regione le diverse, molteplici e sparse ricerche sul campo che studiosi e amatori della tradizione hanno svolto a decorrere dalla seconda metà del Novecento attraverso registratori e magnetofoni, utilizzando nastri magnetici, al fine di evitare che esse restino sconosciute, frammentate ed inerti, e per scongiurare il gravissimo pericolo che, per il deterioramento dei supporti o per il loro smarrimento ovvero per trascuratezza, vadano definitivamente perdute.
      Il recupero e il raggruppamento delle ricerche in uno o più contenitori, identificati da ciascuna regione tra le associazioni e le strutture già esistenti sul territorio, permetteranno e faciliteranno un prezioso e minuzioso lavoro di catalogazione e informatizzazione di tutti i materiali, con il fine di consentirne la conoscenza, la consultazione e il riutilizzo da parte di studiosi e di soggetti comunque interessati, quindi della collettività.
      Tale considerazione, e la conseguente necessità di intervento, partono dal presupposto che i supporti magnetici sui quali sono state registrate le testimonianze orali di tutte le investigazioni hanno una limitata durata temporale, stimabile in trent'anni, superata la quale aumenta il rischio di autodistruzione attraverso la smagnetizzazione dei supporti.
      Inoltre bisogna considerare che gli ultimi tenutari e testimoni orali di una cultura per lo più contadina o montana hanno oggi un'età media superiore ai settant'anni e che, scomparsi loro, tutto il salvabile si troverà contenuto solo nelle ricerche già realizzate, mentre tutto il resto di tale patrimonio scientifico andrà irrimediabilmente perduto.
      Ne consegue che risultano preziosi sia gli ultimi testimoni ancora in vita che l'intero parco ricerche tuttora in mano a pochi privati in gran parte sconosciuti, e a qualche raro centro studi locale.
      Un intervento di questo tipo rappresenta, perciò, un primo passo verso una maggiore attenzione a quell'ampio settore della cultura tradizionale che di ogni Paese costituisce lo scrigno più prezioso ed essenziale per la conoscenza e lo studio delle proprie radici, rispetto al quale l'Italia è buona ultima in Europa.
      Con l'articolo 1, la presente proposta di legge riconosce l'attività di ricerca etnologica e linguistica sulla cultura tradizionale e popolare quale strumento fondamentale e primario per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio culturale regionale e nazionale, e promuove (comma 2) strumenti e iniziative volti a favorire il recupero delle testimonianze documentali in forma sonora delle tradizioni popolari.
      L'articolo 2 interviene per definire l'oggetto delle ricerche etnologiche e linguistiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuandolo nelle tradizioni popolari legate al mondo del lavoro, alle credenze popolari, alle lotte politiche e sindacali, ai rapporti familiari e sociali, alle festività e ricorrenze stagionali, e attribuendo, con il comma 2, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di legiferare per individuare le tipologie di documentazione sonora meritevoli dell'intervento previsto dalla presente proposta di legge.
      L'articolo 3 prevede un meccanismo di cofinanziamento da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome degli interventi di recupero della documentazione sonora delle tradizioni popolari di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 4), con proprio decreto provvede alla ripartizione dei 3 milioni di euro annui previsti dall'articolo 4 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.
 

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